PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Per il personale già dipendente dell'Azienda autonoma poste e telecomunicazioni, e successivamente dell'Ente poste italiane nonché delle Poste italiane Spa, cessato dal servizio a decorrere dal 1o gennaio 1994, avente diritto al trattamento di quiescenza, i benefìci economici relativi alla progressione degli stipendi annui iniziali lordi, previsti dalle leggi vigenti in materia e dai relativi contratti collettivi nazionali di lavoro triennali, hanno effetto sul trattamento di quiescenza normale e privilegiato e sulla buonuscita, che sono rideterminati tenuto conto dell'ultimo stipendio che il dipendente avrebbe percepito al termine di vigenza del contratto comprensivo di benefìci economico-stipendiali previsti nel triennio per il personale in servizio.

Art. 2.

      1. I benefìci economici stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge si sommano agli incrementi perequativi degli importi della pensione di cui all'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, che non vengono riassorbiti.

Art. 3.

      1. Nei confronti del personale postelegrafonico, all'atto della quiescenza, nella base di calcolo della indennità di buonuscita deve intendersi inclusa anche la quattordicesima mensilità comprensiva di tutte le voci che la compongono.
      2. Ai fini del trattamento di quiescenza, l'importo relativo alla quattordicesima

 

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mensilità è corrisposto annualmente, nel mese di giugno, a titolo di seconda mensilità supplementare a decorrere dalla data di quiescenza.

Art. 4.

      1. I benefìci di cui agli articoli 1 e 3 sono validi sia per il trattamento di quiescenza sia per la liquidazione della buonuscita e sono corrisposti unitamente agli interessi legali e in un importo rivalutato in base all'aumento del costo della vita tra il 28 febbraio 1998 e la data della loro effettiva corresponsione.

Art. 5.

      1. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi ad oggetto l'applicabilità dei benefìci previsti nell'arco di vigenza dei contratti collettivi nazionali di lavoro, comunque denominati, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti.
      2. I ricorrenti hanno priorità ai fini dell'applicazione della presente legge.
      3. I provvedimenti giudiziali non eseguiti o non ancora passati in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge restano privi di effetto.

Art. 6.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.